La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

Assemblea dei genitori 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. 

Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15  del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

Consigli di classe 

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate.

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994  e successive modifiche).

Consigli di istituto 

Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

Organo di garanzia

E' un organo collegiale  come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

L’Organo di Garanzia e’ presieduto dal dirigente scolastico ed e’ composto di norma da altri tre membri effettivi: un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dei genitori. Per la componente studenti possono presentare la loro candidatura soltanto studenti maggiorenni.

Le funzioni di quest'organo spaziano dal garantire la più ampia conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo statuto delle studentesse e degli studenti, assicurando pene con le più ampie finalità educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni negative; al Discutere eventuali ricorsi mossi da studenti e genitori riguardo alle stesse. Altro e non meno importante compito è l'evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto, e segnalarle all'Ufficio scolastico regionale competente.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).