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Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto di I-II-III fascia


“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”

VISTO/CONSIDERATO/SENTITE

DECRETA Art. 1

I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sono così sostituiti:

“1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell’infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento”.

IL MINISTRO

Marco Bussetti

NOTA USR PIEMONTE
DECRETO MIUR

Ultima revisione il 05-08-2019