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Famiglie e studenti

  • Modulistica
  • Piano di inclusione
  • Regolamento studenti uditori
  • Mobilità studentesca
  • Diritto di accesso agli atti

MODULISTICA

In questa sezione si possono scaricare tutti i moduli utili per le richieste di autorizzazioni e permessi e per il ritiro dalla frequenza...

ATTENZIONE!!! nei primi mesi del 2024, potrete trovare i modelli per le ISCRIZIONI INTERNE (dal 2º anno in poi) all'a.s. 2024/2025 in formato stampabile pdf e in compilabile doc.

Allegati

MODELLO ISCRIZIONI INTERNE A.S. 2024-25.pdf

MODELLO ISCRIZIONI INTERNE 24_25.docx

ENTRATE POSTICIPATE-USCITE ANTICIPATE - MODULO RICHIESTA 2021/2022

ENTRATE POSTICIPATE-USCITE ANTICIPATE - COMUNICAZIONE 2021/2022

LICEO MUSICALE - RICHIESTA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI

NON AVVALENTESI DELLA RELIGIONE - RICHIESTA DI ENTRATA-USCITA

RICHIESTA DI RITIRO DALLA FREQUENZA

P.A.I. - Piano Annuale per l'Inclusione 2022

L’IIS Lagrangia lavora da sempre per il potenziamento della cultura dell’inclusione, consapevole che la reciprocità dell’integrazione rappresenta una possibilità di crescita umana ed emotiva sia per gli alunni in difficoltà che per l’intera comunità scolastica.

Qui di seguito potrete leggere e scaricare il Piano per l'Inclusione aggiornato al 2022

Allegati

P.A.I. 2022.pdf

Regolamento studenti uditori

Vuoi frequentare lezioni al nostro Istituto come uditore? Ecco il regolamento...

Allegati

REGOLAMENTO UDITORI.pdf

Mobilità studentesca - FAQ

Nel documento in allegato tutte le info relative alle regole per la Mobilità studentesca - Periodo di studio all'estero per l'anno scolastico 2022/23

Allegati

Mobilità Individuale - FAQ AGGIORNATE.pdf

Diritto di Accesso

In che cosa consiste l’accesso

Il diritto di accedere agli atti prodotti dalla pubblica amministrazione è regolato dalla legge 241 del 1990 coordinata e aggiornata, di recente, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127. L'Istituto Superiore Lagrangia ha adottato un Regolamento per disciplinare l'accesso agli atti consultabile nella sezione Regolamenti di questo sito.

Il diritto di accesso si concretizza nella facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Il richiedente deve avere, ovviamente, una motivazione seria e documentata per richiedere la consultazione o la copia di un documento. Il procedimento si conclude in un massimo di 30 giorni, a partire dalla richiesta e il dirigente scolastico può accogliere o meno o in parte la richiesta.

Il diritto, per l’utente, può essere esercitato in riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.

Quali atti sono accessibili

Nell’ambito scolastico (art 22 della legge 241/90) sono accessibili i seguenti atti:

  • atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;
  • atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi.
  • elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
  • compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
  • registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe;
  • atti formali emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
  • relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;

Quali atti non sono accessibili

Sono esclusi dal diritto di accesso – secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 questi atti:

  • rapporti informativi sul personale dipendente;
  • documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
  • documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
  • documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
  • documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
  • documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
  • gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
  • documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;

Procedura di accesso

Sono previste due modalità di accesso:

Accesso informale

Può essere effettuata mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente ( Ufficio di segreteria -URP.) La richiesta viene esaminata tempestivamente senza formalità. Tale accesso è utile per acquisire informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato

Accesso formale

Viene effettuata una richiesta formale – compilando un apposito modulo coppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).

La legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005)

 

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
domanda_accesso_agli_atti.pdf